COSA SI INTENDE PER IMPIANTO TERMICO

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005), sulla prestazione energetica degli edifici e degli impianti in essi installati, regolamenta per gli stessi fini di efficienza energetica anche l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici. La vigente definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/2005 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita: l-tricies “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici quelli individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate.”

Si tratta, quindi, degli impianti di climatizzazione invernale o estiva (costituiti da apparecchi, dispositivi e sottosistemi) installati in modo fisso. Sono esclusi solo gli apparecchi di climatizzazione quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante; ma se la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi (fissi) al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW anche questi sono considerati impianti termici.

CHI E’ IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO

L’Allegato A al d.lgs. 192/05 definisce il responsabile dell’impianto termico come “l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche”.

Il responsabile dell’impianto termico è quindi:

  • l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Secondo l’art. 6 del D.P.R. 74/2013 il responsabile succitato può assegnare con regolare contratto la responsabilità sull’impianto a un tecnico che diventa così “terzo responsabile”.

Dalla faq CTI 6:2015: “la nomina del terzo responsabile non è consentita nel caso di impianti autonomi a meno che il generatore di calore e/o di freddo non sia collocato in un locale tecnico ad uso esclusivo accessibile al solo terzo responsabile”.

QUALI CONTROLLI E MANUTENZIONI PER LA SICUREZZA VANNO EFFETTUATI E CON CHE FREQUENZA

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 192/05 e s.m.i, il responsabile dell’impianto termico (o per esso il “terzo responsabile” laddove esistente) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Tali operazioni devono essere eseguite “conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione” (art. 7 DPR 74/2013).

Secondo l’art. 7 del DPR 74/2013 spetta all’installatore rendere disponibile le “istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione”.

L’installatore deve dichiarare in forma scritta “e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi… quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto” e con quale frequenza queste operazioni vadano eseguite.

Per gli impianti già esistenti, qualora l’installatore non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, la dichiarazione di cui sopra è scritta dal manutentore:

  • conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico apparecchio o dispositivo, parte dell’impianto, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
  • per gli elementi d’impianto, apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici (manutentore) esegue dette attività a regola d’arte. Il manutentore, al termine delle medesime operazioni, redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico.

Il responsabile dell’impianto termico è quindi:

  • l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Secondo l’art. 6 del D.P.R. 74/2013 il responsabile succitato può assegnare con regolare contratto la responsabilità sull’impianto a un tecnico che diventa così “terzo responsabile”.

Dalla faq CTI 6:2015: “la nomina del terzo responsabile non è consentita nel caso di impianti autonomi a meno che il generatore di calore e/o di freddo non sia collocato in un locale tecnico ad uso esclusivo accessibile al solo terzo responsabile”.

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

I controlli di efficienza energetica sono obbligatori solo sugli impianti termici superiori a determinate potenze: per l’art. 8 del DPR 74/13 si tratta degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale di 12 kW.

Per verificare se si è sopra tali soglie e quindi soggetti a tali controlli, la faq MISE- 7 contiene tre precisazioni importanti:

 

  • circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di “maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica
  • per lemacchine frigorifere e/o pompe di calore, anche se utilizzate talvolta per riscaldare, vale la soglia dei 12 kW: sono obbligatori i controlli di efficienza energetica se la potenza utile della macchina in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva) è uguale o superiore;
  • in caso di presenza di più macchine/generatori, per verificare se si supera le soglie di potenza che comportano gli obblighi relativi ai controlli di efficienza energetica, “la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A [in Toscana l’allegato A al regolamento 25r/2015] non si compilano, pertanto, i RCEE di efficienza energetica”.

Quindi, per gli apparecchi collegati a uno stesso sottosistema di distribuzione va considerata la potenza nominale utile complessiva. Per gli apparecchi NON al servizio di uno stesso sottosistema di distribuzione bisogna considerare la potenza utile nominale dei singoli apparecchi, ed eseguire i controlli di efficienza energetica solo per i singoli apparecchi con potenze utili nominali uguali o superiori a 10 kW (o ai 12 kW nel caso di macchine frigorifere/pompe calore).

Nel caso di generatori alimentati da fonte bio­massa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento non si applica il controllo del rendimento di combustione di cui all’articolo 10, comma 2 del Regolamento Regionale 25/r del 2015 (vedi art.21 del DPGR 25/r).

COSA E’ UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Un impianto fotovoltaico è un sistema che trasforma l’energia solare in energia elettrica. Gli impianti fotovoltaici sono composti essenzialmente da:

  • moduli o pannelli fotovoltaici;
  • inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
  • eventuale sistema di storage con accumulatori di energia
  • quadri elettrici e cavi di collegamento.

I moduli fotovoltaici sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.

PERCHE’ INSTALLARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Le forme di energia alternativa e pulita sono utili per renderci indipendenti dalle fonti di energia fossili inquinanti e per salvaguardare l’ambiente.

Inoltre sono un’ottima forma di investimento economico. Con le detrazioni fiscali il ritorno economico dell’investimento è molto interessante e con i nuovi sistemi di storage di energia elettrica diminuiamo drasticamente la bolletta energetica.

Inoltre il fotovoltaico è la tecnologia più affidabile tra quelle commercializzate. Tutti i moduli fotovoltaici, in quanto prodotto, sono garantiti almeno 10 anni mentre la loro efficienza è garantita 25 anni. Non esistono altre tecnologie i cui produttori forniscono garanzie così ampie.

COSA E’ LA DOMOTICA

La domotica è la tecnologia delle comodità e della sicurezza. La propria casa, il proprio edificio possono essere personalizzate a misura delle persone che lo vivono, consentendo al contempo di risparmiare energia ottimizzando i consumi, l’utilizzo degli impianti e delle apparecchiature. La domotica, quindi dovrebbe servire principalmente a risparmiare elettricità, gas, acqua con una gestione da remoto semplice e intuitiva.

La realizzazione di un sistema domotico ha un costo superiore rispetto a un impianto tradizionale ma tale maggiore spesa è ammortizzata negli anni grazie all’ottimizzazione del consumo energetico.

POMPA DI CALORE O CALDAIA

Le pompe di calore permettono di risparmiare sul riscaldamento, abbattendo i consumi di energia e quindi i costi fino al 40% rispetto a una caldaia a condensazione. Anche se alimentate da elettricità, queste macchine utilizzano, infatti, energia rinnovabile, perché trasferiscono il calore da una sorgente esterna all’ambiente da climatizzare o all’acqua di un circuito di riscaldamento. In particolare le pompe di calore aria-aria e aria-acqua lo prelevano dall’aria esterna, mentre le pompe di calore acqua-acqua o terreno-acqua lo prelevano dall’acqua (di falda, lago, fiume o mare) o dal terreno, per mezzo di una sonda geotermica. Con una pompa di calore, inoltre, non ci sono emissioni dirette di C02, mentre quelle indirette emesse dal nostro sistema elettrico per la generazione dell’energia elettrica vengono ridotte del 50% circa.

I costi di un impianto con pompa di calore variano a seconda potenza necessaria per riscaldare e raffreddare l’edificio e quindi della dimensione e dell’isolamento dello stesso. Esistono pompe di calore che racchiudono tutti gli elementi dell’impianto come ad esempio l’accumulo per l’acqua calda sanitaria oppure pompe di calore dove l’installatore deve aggiungere esternamente gli elementi necessari per completare l’impianto.

La scelta tra pompa di calore o caldaia dipende da diversi fattori, tra i quali l’ammortamento dei costi ma in linea generale si può affermare che la pompa di calore avrà un grande sviluppo nei prossimi anni.

CALDAIA A BIOMASSA, LEGNA O PELLET

Le Caldaie a Biomassa bruciano tutti i tipi di Biomassa, Pellets (scarti di lavorazione legno resi in cilindretti pressati), Cippato (pezzettini di legno, possono usare anche a noccioli di pesca, sansa ed altri residui vegetali secchi ed opportunamente lavorati), Legna (pezzi di legna opportunamente tagliati, preferibilmente secca).

Le Caldaie a Legna nascono per bruciare principalmente il legno o, in alternativa, biomassa di pezzatura grossa (Brichetti, Carbone, Canne…).

Le Caldaie a Pellets nascono per bruciare Pellets o, in alternativa, biomasse di pezzatura fine (Mais, Noccioline, Gusci…).

Nonostante un costo di investimento iniziale maggiore rispetto ad un impianto di tipo tradizionale possiamo affermare che il costo di esercizio e del rifornimento di combustibile è molto più basso e consente di ammortizzare in pochissimo tempo l’investimento iniziale.

CONVIENE FARE IL CHECK UP ENERGETICO

Con il Check Up Energetico che eseguiamo ai nostri clienti, bastano poche e semplici informazioni per calcolare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e scoprire quanto si potrebbe risparmiare scegliendo di rinnovarlo con FMS Impianti Tecnologici.

Con il Check Up Energetico si possono valutare diverse soluzioni per aumentare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento, confrontando varie fonti di energia e diversi tipi di generatore di calore (caldaia a condensazione, pompa di calore, caldaia a legna…).

Inoltre è possibile stimare se la soluzione proposta consente di migliorare la classe energetica dell’edificio e quanto è possibile ridurre le emissioni inquinanti. Per maggiori informazioni e per richiedere un check up gratuito contattaci.

DOMANDE E CURIOSITÀ SULLA MANUTENZIONE DELLA CALDAIA

  • OGNI QUANTO VA EFFETTUATO IL CONTROLLO DELLA CALDAIA?

La manutenzione di qualsiasi generatore a gas/gpl o gasolio deve essere effettuata ANNUALMENTE  secondo la nuova normativa UNI10436 del 2019.

  • COSA è IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA?

Il centro assistenza con un contratto annuale offre all’utente un monitoraggio accurato della macchina, che tiene conto degli interventi effettuati in passato e di quelli che possono essere posticipati: una maggiore tranquillità, combinata a sicurezza e risparmio.

Questi interventi consentono:

-ridurre le emissioni inquinanti

-garantire la sicurezza propria e degli altri

-ottimizzare il funzionamento dell’apparecchio, diminuendo gli sprechi e dunque i costi di riscaldamento

-evitare di ricorrere in sanzioni

-verificare perdite gas e/o acqua

  • SE LA CALDAIA VIENE UTILIZZATA SOLO PER BREVI PERIODI BISOGNA FARE UGUALMENTE LA MANUTENZIONE DELLA STESSA?

Si, bisogna far ugualmente la manutenzione anche qualora sia usata sporadicamente per garantire in ogni momento la sicurezza. Per essere esenti la caldaia deve essere messa in condizioni di non poter funzionare. (contatore gas, elettrico o idrico scollegati)

  • MA SE LA USO POCO?

La caldaia è sempre in funzione.  1. X l’acqua calda. 2.Il riscaldamento è acceso in inverno, anche nelle seconde case, per garantire una temperatura minima di almeno 5/6 gradi. A maggior ragione se la si usa poco la caldaia necessità di un controllo accurato poiché se sta spesso ferma tende a bloccarsi più spesso conseguendo parecchie problematiche. Un esempio: se la caldaia si blocca non funziona nemmeno l’antigelo e in pieno inverno potrebbe causare gravi problemi alla caldaia e all’impianto.

  • LA MANUTENZIONE VA ESEGUITA A SETTEMBRE O OTTOBRE?

Al contrario di quanto credono in molti eseguire la manutenzione a inizio stagione non porta alcun beneficio in termini tecnici. Pulire la caldaia a settembre non da nessuna garanzia in più che la caldaia non si fermi durante l’inverno, anzi il periodo ideale sarebbe da aprile in poi quando il riscaldamento è spento o usato in minor modo. Questo anche perché a inizio stagione il manutentore preferisce dare precedenza a eventuali riparazioni e accantonare le manutenzioni per non lasciare al freddo il cliente.

  • POSSO ESEGUIRE IO LA MANUTENZIONE?

No! Per eseguire lavori di riparazione e manutenzione occorre essere iscritti alla camera di commercio e avere l’abilitazione secondo le leggi 46/90 alle voci acqua, gas e luce.

DOMANDE SULLE PROBLEMATICHE PIÙ COMUNI RELATIVE ALLA CALDAIA

  • CHI SI DEVE PREOCCUPARE DELLA MANUTENZIONE?

Il responsabile della manutenzione dell’impianto termico è l’occupante del’immobile indipendentemente che sia il proprietario, inquilino, locatario ecc..

Nel caso di impianto termico centralizzato invece il responsabile è l’amministratore del condominio/legale rappresentante o una persona da lui ufficialmente delegata.

  • HO LA PRESSIONE DELL’ACQUA A ZERO, COSA DEVO FARE?

Prima di tutto è importante certificare che non ci siano perdite di acqua da un qualsiasi termosifone, procedere e ricaricare l’impianto da rubinetto di carico (o pannellino display) della caldaia fino ad una pressione massima di 1.5 bar, chiudere e verificare. Se tutto sembra regolare tieni sotto controllo la pressione per qualche giorno, altrimenti contattaci.

  • SE MI ASSENTO DURANTE IL PERIODO INVERNALE COME MI DEVO COMPORTARE?

Durante l’inverno c’è pericolo di gelate che possono compromettere l’impianto, le soluzioni sono: lo svuotamento dell’impianto o installazione kit antigelo.

  • NON PARTE IL RISCALDAMENTO: COSA POSSO FARE?
  1. Pressione dell’acqua è ferma sull’1, apri il rubinetto di carico impianto
  2. Verifica termostato se funziona, se no cambia le batterie
  3. Se la caldaia è in blocco, ci sarà una spia rossa o allarme, premi il tasto di sblocco.
  4. Controlla che il gas arrivi alla caldaia, verificando che il rubinetto del gas(giallo) sotto la caldaia sia ben aperto.
  • NON ARRIVA ACQUA CALDA. COME RISOLVO?
  1. Pressione caldaia (vedi sopra)
  2. Caldaia in blocco(vedi sopra)
  3. Gas aperto (vedi sopra punto 4)
  4. Se ci sono allarmi, contattataci 034521501.
  • L’ACQUA CALDA ESCE IN MODO IRREGOLARE, A TRATTI, O NON è ABBASTANZA CALDA?

Serve l’ intervento del tecnico, contattataci 034521501.

  • I TERMOSIFONI NON SI SCALDANO. COSA POSSO FARE?

Potrebbero esserci delle bolle d’aria nell’impianto. Apri valvola di sfiato di ogni radiatore e far uscire aria.

Se non si risolve, intervento del tecnico. Contattaci 034521501.

  • SE LA PRESSIONE è SALITA OLTRE I 2 BAR, COSA DEVO FARE X PORTARLI AL VALORE CORRETTO?
  1. Se spegnendo i caloriferi la pressione torna ai valori normali, deve venire un nostro tecnico.
  2. Se spegnendo i caloriferi la pressione non torna ai valori normali togliere l’acqua in eccesso da una o più valvole di sfogo aria montate sui caloriferi. Se la pressione continua a salire, dobbiamo intervenire. Contattaci 034521501.
  • LA CALDAIA SEGNALA UN CODICE DI ALLARME?

È necessario un tecnico, segnalare il codice preciso x intervento risolutivo. Contattaci 034521501.

  • IN INVERNO SI VEDE FUMO BIANCO ALL’USCITA DEL TUBO DI SCARICO, E’ NORMALE?

Si, il fenomeno, particolarmente evidente per le caldaie a condensazione, si manifesta in inverno con temperature esterne basse per effetto della condensazione dei fumi.

  • IL TECNOCONVETTORE è DA MANUTENTARE?

Si, con la nuova normativa uni 10436 anche la manutenzione del termoconvettore è da effettuare con periodicità annuale.

  • LO SCALDABAGNO è DA MANUTENTARE?

Si, con la nuova normativa uni10436 anche la manutenzione dello scaldabagno è da effettuare con periodicità annuale.