Esercizio e manutenzione impianti termici

Esercizio e manutenzione impianti termici

Disposizioni dalla Regione

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato le disposizioni che regolamentano le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici per l'intero territorio regionale.

La Regione ha ritenuto necessario centralizzare la gestione delle 'dichiarazioni di avvenuta manutenzione' degli impianti termici in modo da superare le carenze di uniformità delle precedenti procedure coinvolgendo le associazioni di categoria degli impiantisti e dei manutentori. Con questo provvedimento viene così realizzato un unico sistema informatico per la costituzione del Catasto regionale degli impianti termici.

C.A.I.T.

A tal proposito è stata stipulata una convenzione con le Associazioni di categoria per la costituzione dei Centri di assistenza impianti termici (C.A.I.T.) per la verifica delle 'dichiarazioni di avvenuta manutenzione' e la trasmissione per via telematica al Catasto Unico Regionale. Il servizio sarà attivo dal 1° aprile 2008.

Trasmissione telematica

Dal 1°gennaio 2008, per le imprese del settore impianti termici, è obbligatorio trasferire al Catasto Unico Regionale Impianti Termici, per via telematica, le dichiarazioni di avvenuta manutenzione degli impianti esistenti e le schede identificative delle nuove installazioni. Il sistema di invio telematico è obbligatorio e sostituisce la trasmissione delle dichiarazioni all'Ente Locale competente (Provincia o Comune con più di 40 mila abitanti territorialmente competenti sull'impianto) consentita fino al 31 dicembre 2007.

La documentazione potrà essere trasmessa direttamente dall'impresa collegandosi al sito internet http://www.curit.it/ o tramite i 'Centri di Assistenza Impianti Termici' (Cait) delle associazioni di categoria.

Le autorità competenti

La Regione Lombardia ha individuato, nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle amministrazioni Provinciali per il restante territorio, le autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici.

L'ambito di applicazione

Le nuove disposizioni si applicano solo agli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici. Sono esclusi gli impianti per la climatizzazione estiva; stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

La dichiarazione di avvenuta manutenzione

La 'dichiarazione di avvenuta manutenzione' si effettua tramite la trasmissione all'Ente locale competente del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore.

Attività ispettiva

L'ispettore accerta l'osservanza delle norme mediante l'esame dell'impianto, l'esecuzione della prova di combustione e la compilazione del rapporto di prova. Gli ispettori effettuano anche i controlli sul corretto impiego dei combustibili verificando il rispetto delle disposizioni regionali che limitano l'uso dei combustibili più inquinanti. Gli Enti locali competenti accertano la veridicità dei rapporti tecnici pervenuti e richiedono eventualmente agli utenti gli adeguamenti necessari.

Controllo e manutenzione impianti termici

Il nuovo regolamento ribadisce che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative Uni e Cei per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Indicazioni più restrittive per comprovati motivi di sicurezza devono essere fornite in forma scritta su apposito libretto per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice.

Adempimenti del manutentore

Il manutentore, dopo le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, deve registrare i risultati nel libretto di impianto o di centrale e, inoltre, compilare e rilasciare al responsabile dell'impianto un rapporto di controllo tecnico secondo i modelli di cui all'allegato 'G' o 'F'. Per gli impianti inferiori a 35 Kw, e per quelli superiori solo nel caso di assunzione del ruolo di terzo responsabile, il manutentore è tenuto a inviare copia dell'allegato 'G' o 'F' unitamente alla ricevuta del versamento della quota stabilita dell'Ente locale competente.

Adempimenti dell'installatore

Nel caso di impianti di nuova costruzione, quelli ristrutturati e i generatori di calore sostituiti deve essere inviata la scheda identificativa dell'impianto (allegato E1 o E2) unitamente all'allegato G per la prima accensione. In tal modo tali impianti non verranno sottoposti a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla loro accensione e non dovranno versare alcuna quota.

Sanzioni

Il nuovo regolamento viene completato da alcune specificazioni relative all'attività sanzionatoria degli Enti locali competenti: ad esempio l'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Costo e modalità di pagamento

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE kW IMPORTO € NUMERO DI ETICHETTE DA APPLICARE SUL RAPPORTO DI CONTROLLO
< 35 5 1
>=35=<50 10 2
>=50,1=<116,3 20 4
>=116,4=<350 30 6
>350 40 8

Gli impiantisti devono effettuare il pagamento anticipato a favore dell’ente locale competente e ritirare le etichette verdi da applicare sul rapporto di controllo presso il Cait, presentando l’attestazione dell’avvenuto pagamento. Secondo la normativa il responsabile dell’impianto, che non è stato sottoposto a manutenzione, è passibile di sanzione. La Regione Lombardia ha previsto un pagamento aggiuntivo, per il funzionamento dei Cait, come da tabella sottostante, a partire dal 1 agosto.

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE kW IMPORTO €
< 35 kW 1,00
>=35=<50 1,50
>=50,1=<116,3 3,50
>=116,4=<350 10,00
>350 18,00